Il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA punta al rispetto degli obblighi di trasparenza dell’art 50 dell’AI Act della Commissione Europea e la pagina dedicata al Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, spiega che questi obblighi riguardano marcatura, rilevabilità, etichettatura di contenuti generati o manipolati con IA, deepfake e alcune pubblicazioni generate o manipolate con IA.
Gli obblighi di cui all’articolo 50 della legge sull’IA (obblighi di trasparenza per i fornitori e gli operatori di sistemi di IA generativi) affrontano i rischi di inganno e manipolazione, promuovendo l’integrità dell’ecosistema dell’informazione. Tali obblighi di trasparenza, applicabili a decorrere dal 2 agosto 2026, integrano altre norme come quelle per i sistemi di IA ad alto rischio o i modelli di IA per finalità generali.
La Commissione europea ha elaborato il Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, dedicato proprio all’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50. Il codice affronta temi come la marcatura dei contenuti, la loro rilevabilità, l’etichettatura dei deepfake e le modalità con cui informare gli utenti. Un punto importante è la distinzione tra il codice e il regolamento: l’adesione al codice è volontaria, mentre gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act sono obblighi giuridici. Il codice rappresenta quindi uno strumento pratico per aiutare provider e deployer a dimostrare la conformità alle disposizioni europee. Questa mappatura consente di trasformare la trasparenza da un adempimento occasionale in una procedura aziendale.
L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella produzione quotidiana di testi, immagini, video e audio. Viene utilizzata nei chatbot dei siti web, per creare campagne pubblicitarie, generare immagini e voci, realizzare video, produrre testi informativi e assistere gli operatori nelle attività di comunicazione. Il problema nasce quando un contenuto prodotto o modificato dall’IA può essere percepito come autentico o quando una persona non è consapevole di stare interagendo con una macchina.
L’articolo 50 del regolamento europeo stabilisce una serie di obblighi di trasparenza per i fornitori e gli utilizzatori di determinati sistemi di IA. La norma individua diverse situazioni. La prima riguarda i sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire direttamente con le persone. In questi casi, l’utente deve essere informato del fatto che sta interagendo con un sistema di IA, salvo quando ciò risulta già evidente dal contesto a una persona ragionevolmente informata, attenta e consapevole. La seconda riguarda i sistemi che generano contenuti sintetici, come audio, immagini, video e testi. Gli output devono essere marcati in un formato leggibile dalle macchine e rilevabili come contenuti generati o manipolati artificialmente, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.
Un’ulteriore analisi riguarda i contenuti generati o manipolati con l’IA che possono configurarsi come deepfake, oltre ad alcuni testi generati o modificati artificialmente e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. In generale, l’informazione deve essere fornita in modo chiaro, distinguibile e accessibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione.
Uno degli aspetti più importanti dell’AI Act è la distinzione tra chi sviluppa e fornisce un sistema di IA e chi lo utilizza. Il regolamento definisce quest’ultimo soggetto come deployer, cioè colui che utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità. Un’azienda che utilizza un chatbot sul proprio sito, un software per generare immagini, una piattaforma per creare video pubblicitari o un assistente IA per rispondere ai clienti non ha necessariamente sviluppato il sistema. Può però essere soggetta agli obblighi previsti per chi lo utilizza. Per questo la gestione della trasparenza dovrebbe partire da una mappatura interna degli strumenti di IA: quali sistemi vengono utilizzati, da chi, per quali attività, con quali dati e per produrre quali contenuti.
Se un’immagine generata artificialmente viene utilizzata semplicemente come elemento grafico e non può essere confusa con una fotografia reale, il contesto può essere diverso rispetto a un’immagine fotorealistica che rappresenta una persona o un evento come se fosse realmente esistito.
Come dichiarare l’utilizzo dell’IA ? Non esiste una formula unica valida per ogni situazione. L’informazione dovrebbe comunque essere chiara, facilmente riconoscibile e comprensibile.
Per un chatbot si può utilizzare, ad esempio: “Stai interagendo con un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale.”
Per un’immagine: “Immagine generata con strumenti di intelligenza artificiale.”
Per un video: “Questo video contiene elementi generati o modificati con l’intelligenza artificiale.”
Per una voce: “Voce generata artificialmente.”
Per un contenuto informativo, quando ricorrono i presupposti dell’articolo 50: “Questo contenuto è stato generato o modificato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale.”
La formula concreta va adattata al contesto e alla natura del contenuto.
