L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione (AGCOM) ha pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 122/24/CONS contenente le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

Nel Titolo III si parla di quelle che sono le disposizioni per quanto riguarda la stampa quotidiana e periodica. Entro il 5° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.

Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

  1. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
  2. le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché́ le eventuali condizioni di gratuità;
  3. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al Titolo IV della Delibera è chiarita la normativa per quanto riguarda la gestione e pubblicazione dei sondaggi politici ed elettorali.

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